Ecco, in pillole, le principali disposizioni che regolano l'attività nel campo delle assicurazioni scolastiche.
• Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163: Codice dei contratti pubblici.
Art. 29 Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici
a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione.
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia.
• Legge 18/04/2005 n. 62:
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità eu
ropee: divieto per le Pubbliche Amministrazioni di sottoscrivere contratti assicurativi con tacito rinnovo.
• Decreto Interministeriale n. 44/01:
procedura ordinaria di contrattazione.
• Legge 24/12/1993 n. 537. Art. 6.2:
"…Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei
prezzi di mercato ai fi ni dell'applicazione del comma 2 che ritiene nulli i contratti tacitamente rinnovati
delle Pubbliche Amministrazioni".
• Circolare Ministeriale n. 2170/96:
in ambito di Responsabilità Civile l'Amministrazione Scolastica deve essere considerata come soggetto
assicurato e la polizza può essere fatta valere in giudizio (no esclusività della procedura arbitrale).
• Circolare Ministeriale n. 6519/03:
l'Amministrazione Scolastica deve essere considerata soggetto assicurato e deve godere del patrocinio
esclusivo dell'Avvocatura Distrettuale.
• Circolare Ministeriale n. 358/96:
regolamentazione degli scambi educativi, obblighi in materia assicurativa.
OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI A TUTELA DEL CONTRAENTE
• Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006
Regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela:
informativa precontrattuale (mod. 7A); copia di una dichiarazione da cui risultino i dati essenziali
degli intermediari e delle loro attività (mod. 7B); modello di adeguatezza; nota informativa
• Decreto Legislativo n. 209 del 7/09/2005
Codice delle Assicurazioni Private. Art. 183 – Regole di comportamento.
Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali
ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati.
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